Il 13 giugno 2008 l’Assemblea federale ha approvato la “Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure”, che ha comportato anche la modifica della “Legge federale sull’assicurazione malattie” (LAMal), del 18 marzo 1994, introducendo l’art. 25a. Questo articolo definisce un nuovo concetto di cure, limitate nel tempo e consecutive ad un soggiorno ospedaliero, denominate di “cure acute e transitorie (CAT)”. Il Consiglio federale ha stabilito l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a partire dal 1° gennaio 2011.
Il medico ospedaliero può prescrivere, alla dimissione di un paziente degente, le cosiddette prestazioni CAT. Queste terapie sono un insieme di cure infermieristiche (consigli e istruzioni, esami e cure, cure di base) erogate in base ad una valutazione del bisogno terapeutico e il cui obiettivo è ristabilire “[…] le competenze di cura personali in modo che il paziente possa riappropriarsi delle capacità disponibili e delle possibilità presenti nel suo spazio usuale prima della degenza in ospedale”.
Le prestazioni fornite sottoforma di cure acute e transitorie possono avere una durata massima di 14 giorni.
Tutti i pazienti dimessi da un ospedale o da una clinica del Cantone che soddisfano le condizioni enunciate nel “Modulo d’annuncio per cure acute e transitorie (CAT)” potranno usufruire di queste cure se in età AVS (64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).